Art. 17 T.U. Valutario Provvedimenti di portata generale
Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148
1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi.
2. L’Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l’estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalità di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.