Art. 85 T.U. Stupefacenti Pene accessorie

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell’art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.
Nota all’art. 85:
- Il testo dell’art. 12 del codice penale è il seguente:
“Art. 12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). - Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personale;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4)”.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.