Art. 83 T.U. Stupefacenti Prescrizioni abusive

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)

1. Le pene previste dall’art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.