Art. 84 T.U. Stupefacenti Divieto di propaganda pubblicitaria

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 82.

3. Le somme di denaro ricavate dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all’art. 127.
Nota all’art. 84:
- La legge n. 663/1941 reca: “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.