Art. 78 T.U. Stupefacenti Quantificazione delle sostanze
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis
2. Comma abrogato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.