Art. 78 T.U. Stupefacenti Quantificazione delle sostanze

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)

1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis

2. Comma abrogato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.