Art. 72 T.U. Stupefacenti Attività illecite

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)

1. Comma abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 a seguito di referendum popolare.

2. È consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope..., debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Testo in vigore dal 6 giugno 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.