Art. 222 TUSG Adempimento spontaneo

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell’invio di dati, si applicano rispettivamente l’articolo 3, comma 1, l’articolo 4, l’articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
Nota all’art. 222:
- Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, vedi nota all’art. 3.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.