Art. 224 TUSG Riscossione coattiva

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Note all’art. 224:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all’art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all’art. 215
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all’art. 208.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.