Art. 226 TUSG Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Note all’art. 226:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all’art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all’art. 215