Art. 223 TUSG Riscossione mediante ruolo
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l’imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Note all’art. 223:
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all’art. 215.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedi nota all’art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all’art. 208.