Art. 221 TUSG Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Nei casi in cui si applica l’articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’ufficio provvede a tenere informato l’ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all’eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
Nota all’art. 221:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80. L’art. 338 così recita:
“Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti doganali). Il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.
A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.