Art. 225 TUSG Esenzioni

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Note all’art. 225:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all’art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all’art. 208.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.