Art. 106 TUSG Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.