Art. 104 TUSG Compenso dell’investigatore privato

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il compenso spettante all’investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.