Art. 105 TUSG Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.