Art. 105 TUSG Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata.