Art. 103 TUSG Informazioni all’interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d’ufficio, se non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.