Art. 101 TUSG Nomina del sostituto del difensore e dell’investigatore

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Testo in vigore dal 17 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.