Art. 100 TUSG Nomina di un secondo difensore

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
Nota all’art. 100:
- La legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30.
Note all’art. 108
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 si veda la nota all’art. 73. Si trascrive il testo dell’art. 59, comma1, lett. a) e b):
“1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione.”.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario Il testo dell’art. 16, comma 1, lettera e), è il seguente:
“1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) d) (omissis);
e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.