Art. 130 T.U. Sicurezza Andatoie e passerelle

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.