Art. 128 T.U. Sicurezza Sottoponti

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.