Art. 127 T.U. Sicurezza Ponti a sbalzo

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.