Art. 127 T.U. Sicurezza Ponti a sbalzo
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.