Art. 126 T.U. Sicurezza Parapetti

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.