Art. 123 T.U. Sicurezza Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.