Art. 122 T.U. Sicurezza Ponteggi ed opere provvisionali

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.