Art. 58 T.U. Postale Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Non sono soggetti alle disposizioni dell’art. 1 del presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell’ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano vettori di professione, né siano addetti ad imprese di trasporto.