Art. 57 T.U. Postale Sanzioni

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all’accettazione, con l’ammenda stabilita dall’articolo 82.

Testo in vigore dal 22 luglio 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.