Art. 61 T.U. Postale Trasporto di pacchi e colli senza concessione

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Salvo le eccezioni previste dall’art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con l’ammenda pari al triplo di quella prevista dall’art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell’Amministrazione.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.