Art. 69 T.U. Postale Vendita o distruzione di pacchi
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, né restituire al mittente.
Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è giacente il pacco.
Al mittente spetta solo l’importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l’importo è devoluto alla Amministrazione.
I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l’Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso spetta all’Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.