Art. 66 T.U. Postale Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. L’Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l’esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l’applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
L’Amministrazione postale, d’intesa con quella doganale, può procedere, altresì, all’apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell’applicazione dei diritti doganali e dell’osservanza di norme e condizioni richieste per l’importazione di particolari merci.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.