Art. 59 T.U. Postale Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all’Amministrazione
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Il trasporto di pacchi e colli, del quale l’Amministrazione abbia la esclusività, ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l’ammenda variabile da cinque a quindici volte l’ammontare dei diritti non pagati.
L’Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.