Art. 6 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La Direzione generale della Sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell’Istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.(1)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (1)
Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212, convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “È soppresso l’ultimo comma dell’art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sono modificati in conformità il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, e l’art. 6 del testo unico predetto”.