Art. 10 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Per l’ammissione ai corsi di perfezionamento nell’Istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d’iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l’interno di concerto con quello per le finanze.
L’importo delle tasse è devoluto all’erario.