Art. 8 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Nell’Istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell’Amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all’Amministrazione dello Stato.