Art. 7 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’Istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:
1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all’igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. Laboratorio di chimica applicata all’igiene e alla sanità pubblica; controllo della salubrità delle sostanze annientati;
3. Laboratorio di fisica applicata all’igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;
6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell’abitato;
7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. Biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.
Comma soppresso dal regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212, convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982.

Testo in vigore dal 22 marzo 1935

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.