Art. 11 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l’autorizzazione del Ministro per l’interno, all’Istituto di sanità pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
L’Istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l’interno, può eseguire ricerche e studi anchea richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all’Erario a titolo di rimborso di spesa.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.