Art. 5 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d’integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell’adempimento di tali servizi.