Art. 337 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell’ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.