Art. 337 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell’ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.