Art. 340 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.