Art. 339 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.
L’introduzione di salme dall’estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a cinquecento.
Della concessione dell’autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.