Art. 341 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Ministro per l’interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.