Art. 342 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all’esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, è vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico.
L’autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero è pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.
Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell’altra.
L’autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, è esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.