Art. 336 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell’interno, è stanziata:
a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l’impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonché per l’acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l’Istituto di sanità pubblica;
b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l’addestramento di personale medico specializzato.