Art. 335 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’interno, una somma per sussidi ai comuni per l’impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.