Art. 335 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’interno, una somma per sussidi ai comuni per l’impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.