Art. 334 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell’elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razioni alimentare abituale dell’ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.
Il podestà forma e tiene al corrente l’elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l’alimentazione curativa.
I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l’inefficienza dell’alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.
La spesa per l’alimentazione curativa e l’eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.