Art. 330 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.