Art. 331 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.