1. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Testo in vigore dal 24 agosto 1934
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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