Art. 332 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l’esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell’economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.