Art. 241 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Gli istituti che esercitano il credito a favore dell’agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l’ammortamento rateale in dieci anni, per l’attuazione delle norme stabilite nel presente capo.