Art. 241 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Gli istituti che esercitano il credito a favore dell’agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l’ammortamento rateale in dieci anni, per l’attuazione delle norme stabilite nel presente capo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.