Art. 236 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell’articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.
Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.