Art. 237 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I comuni hanno l’obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l’uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell’apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa.