Art. 237 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I comuni hanno l’obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l’uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell’apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.